Esistono dei casi in cui è possibile non pagare l’assegno di mantenimento al proprio ex coniuge. Di quali casi parliamo?
Non ci sta bisogno di spiegare di che cosa parliamo quando si tratta l’argomento legato all’assegno di mantenimento: quando un matrimonio finisce ci si trova sempre nella stessa situazione e quindi quella di aiutare la persone che economicamente è più debole.
Il coniuge con maggiori disponibilità è chiamato infatti a sostenere quello in difficoltà, in linea di massima le cose stanno sempre in questo modo, per lo meno fino a questo momento.
Eppure esistono delle situazione in cui è possibile essere esentati dal presentare l’assegno di mantenimento suddetto e in modo del tutto legale: ma quali sono le condizioni?
Come detto prima, ci sono dei casi in cui, nonostante il divorzio è possibile, in modo legale non versare l’assegno di mantenimento, di quali si tratta?
Annullamento. Quando il matrimonio viene annullato, l’assegno di mantenimento non è dovuto. Nel momento in cui il tribunale ordinario e/o la Sacra Rota determinano la nullità del matrimonio, i suoi effetti cessano, anche in forma retroattiva, impedendo pertanto qualsiasi richiesta di mantenimento. Per ricorrere a questa soluzione devono comunque sussistere determinati presupposti, relativi a circostanze particolari che compromettano l’essenza stessa del matrimonio, come, ad esempio, la violenza fisica.
Nuove nozze o convivenza con un nuovo partner. L’assegno di mantenimento può essere revocato all’ex coniuge che avvia una nuova convivenza, purché questa sua nuova condizione corrisponda ad una maggiore e adeguata stabilità economica. L’assegno decade automaticamente, in caso di nuove nozze. Per quanto concerne i figli, invece, per svincolarsi dall’obbligo dell’assegno di mantenimento si deve comunque provare che abbiano raggiunto un’indipendenza economica, a prescindere dalle loro eventuali nozze.
Licenziamento, ridimensionamento di stipendio o patrimonio. La misura e l’obbligatorietà dell’assegno di mantenimento sono considerati in base al reddito percepito dal soggetto obbligato. In caso di diminuzione improvvisa delle capacità reddituali e patrimoniali del debitore, l’assegno di mantenimento può essere ridotto o anche annullato, ovviamente solo qualora il soggetto in questione non abbia agito in maniera dolosa.
Capacità lavorative del beneficiario, redditi in nero, contributo alla vita familiare. L’assegno di mantenimento può essere revocato al beneficiario in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, in quanto ha capacità lavorativa o percepisce addirittura redditi in nero. Documentando tali circostanze, il debitore può ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento sia nei confronti dell’ex coniuge, sia nei confronti dei figli. Se questi ultimi risultano maggiorenni e non conducono studi regolari, sono infatti tenuti a trovare lavoro e rendersi indipendenti.
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