Con quale voto in condotta si corre il rischio di essere bocciati anche nel caso in cui il vostro rendimento scolastico fosse buono?
L’anno scolastico sta per terminare e con esso anche l’arrivo delle pagelle di fine anno per gli studenti di ogni ordine e grado che devono essere ammessi all’anno successivo. Oltre infatti ai voti bassi a livello di rendimento scolastico e anche agli opportuni debiti, quello che delle volte non è da sottovalutare è il voto in condotta.
Delle volte infatti si può incorrere in una bocciatura per motivazione che sono legate al comportamento e che quindi portano ad un cinque in condotta: stando alle statistiche che sono state rese nota dal Miur, pare che: “Su 1,9 milioni studenti iscritti dal primo al quarto anno delle superiori 1.835 sono stati sanzionati con una bocciatura dovuta al voto insufficiente condotta. Stiamo parlando dello 0,1 per cento degli studenti italiani”.
La bocciatura ricordiamo essere una vera e propria misura disciplinare che si usa quando uno studente ha un comportamento indisciplinato in modo continuo: ma entriamo ancora di più nello specifico.
Come detto prima, le regole che hanno a che fare con la bocciatura in caso di comportamento indisciplinato esistono e sono state introdotte dalla legge del 30 ottobre 2008 voluta dall’allora ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Mariastella Gelmini, in carica durante nel governo Berlusconi IV.
La decisione in quel caso è stata quella di fare: “Una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6 su 10, riportata in sede di scrutinio finale comportasse la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi”.
Ovviamente per potere dare un 5 come voto in condotta ci devono essere dei presupposti giusti e quindi: devono essere stati commesse delle cose che in un certo senso “violino la dignità e il rispetto della persona umana” e nello specifico il fatto in se deve essere cosi grave da richiedere anche una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni deciso dal Consiglio d’Istituto. Ma non è finita qua, la bocciatura può essere messa in pratica solo in caso di recidività e nel caso in cui lo studente non possa in nessun modo essere inserito in corso di anno scolastico.
“La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico” questo riporta infine la legge. Quindi per capirci ancora meglio, la bocciatura in condotta si porta avanti quando ci sono delle prove documentate a suo carico che vengono aggiunte ad una indagine e ad una valutazione dello studente stesso.
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