Stanno per arrivare gli ultimi giorni a disposizione per la rottamazione delle cartelle esattoriali: ecco cosa fare.
Sono davvero pochi i giorni a disposizione per la rottamazione delle cartelle esattoriali, infatti le domande per potere aderire alla definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro e non oltre il prossimo 30 Giugno.
“La scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio dove l’adesione è posticipata al 30 settembre, come previsto dal decreto Alluvione (dl 61/2023). Il provvedimento ha infatti stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1 maggio avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali” sono queste le parole rese note dall’Agenzia stessa.
Il pagamento può avvenire in una sola soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni e per la presentazione della domanda è il caso di cominciare ad attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, in modo da evitare anche problemi a livello informatico.
Come detto prima, manca pochissimo tempo per potere chiedere la rottamazione delle cartelle esattoriali e per presentare la domanda serve seguire dei passaggi importanti, tanto per cominciare si deve andare sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).
Inseguito entrare nella propria area riservata dove il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza, poi sul sito dell’Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla legge.
“Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio” conclude infine l’Agenzia stessa.
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