Le regole sul procedimento di riscossione coattiva delle tasse e delle imposte impongono all’AdER di rispettare alcuni limiti riguardo a determinate categorie di beni
Il trasferimento delle competenze da Equitalia all’Agenzia delle Entrate ha suscitato l’attenzione su come avvengono le procedure di riscossione dei debiti fiscali. Bisogna premettere innanzitutto che queste sono rimaste perlopiù invariate nelle modalità e nei limiti.
La transizione delle responsabilità non ha portato a cambiamenti nei protocolli che riguardano la riscossione dei tributi non pagati. Ciò significa che chiunque sia inadempiente nei confronti dell’erario deve ancora affrontare la possibilità di pignoramenti e misure cautelari come l’ipoteca e il sequestro. Tuttavia è essenziale sottolineare che gli agenti di riscossione operano entro limiti ben definiti. Le misure legislative sono state progettate infatti per proteggere i cittadini in situazioni di vulnerabilità economica. Ad esempio i proprietari di un’unica abitazione residenziale e coloro che dipendono dai loro veicoli per scopi di lavoro sono esenti da alcuni tipi di pignoramento.
I beni costituenti “il minimo vitale” non possono essere pignorati
L’importo del debito del contribuente gioca un ruolo chiave per alcune restrizioni della riscossione. Se il debito è inferiore a 20.000 euro la casa non può essere ipotecata. Inoltre se il debito totale è inferiore a 120.000 euro e il valore degli immobili è al di sotto di questa soglia la casa non può essere pignorata immediatamente, ma è richiesta l’iscrizione di un’ipoteca e un termine dilatatorio di 6 mesi. Nel caso in cui il contribuente possieda solo un’abitazione residenziale che non rientra nella categoria “di lusso”, questa è immune dal pignoramento anche se i debiti superano i 120.000 euro. I pignoramenti sui redditi sono altrettanto regolamentati. Il pignoramento dello stipendio può riguardare al massimo un quinto dell’importo e non incide su importi inferiori a 1.344,21 euro.
Analogamente le pensioni possono subire pignoramenti fino a un quinto e questa regola può variare se il pignoramento avviene presso l’ente previdenziale dove il calcolo è influenzato dal “minimo vitale”. Esistono anche categorie di beni che sono esentati dalla confisca in base al codice, noti come “beni assolutamente inattaccabili”. Questi includono elementi essenziali come mobili di base, utensili da cucina e mobili per il loro stoccaggio. È importante notare poi che i beni cointestati possono essere sequestrati solo fino a metà del loro valore complessivo. Le polizze assicurative sulla vita godono di immunità al pignoramento, mentre la proprietà cointestata può essere sequestrata solo in parte, con le proporzioni definite dalla natura divisibile o indivisibile del bene. Dunque nonostante il trasferimento delle competenze da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, i protocolli di pignoramento per debiti fiscali sono rimasti sostanzialmente invariati.