Ci sono degli aspetti da tenere a mente per non disturbare gli altri condòmini. Dagli orari al rumore, passando per l’eventuale risarcimento dei danni
A turno è capitato a tutti di effettuare dei lavori in casa. Oppure di sentire i rumori che arrivano dal vicino che sta ristrutturando la propria abitazione. Ma non tutti sanno quelli che sono sono gli aspetti da tenere ben a mente…
Quando i lavori si svolgono in una villetta, naturalmente, le regole son molto flessibili, al contrario delle situazioni che riguardano le persone che vivono in un condominio. Vanno salvaguardate le caratteristiche dell’immobile e non bisogna arrecare disturbo agli altri condòmini. In primis ci sono delle procedure da espletare con il Comune per iniziare i lavori nel proprio appartamento: solitamente è il tecnico incaricato a occuparsene. Contemporaneamente va inviata una comunicazione all’amministratore del condominio, che dovrà verificare se i lavori previsti rispettino o meno le caratteristiche dell’edificio sotto il profilo architettonico. Non va intaccata la stabilità e la sicurezza, soprattutto.
Ci sono poi gli orari da rispettare. La legge non detta regole precise, però ci saranno delle ordinanze del Comune in cui si trova l’immobile oppure si dovrà fare affidamento al regolamento di condominio per specificare le fasce orarie in cui sarà possibile effettuare i lavori. Non dovessero esserci delle indicazioni in merito, comunque, si dovranno seguire i seguenti orari: dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Niente lavori, invece, nel weekend e nei giorni di festa. Il rumore, al contrario, è regolato dall’art. 844 “Immissioni” del codice civile.
Ecco cosa prevede: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
C’è un altro aspetto a cui fare attenzione: le parti condominiali non possono essere utilizzati come luogo di deposito dei materiali, se non per il tempo strettamente necessario. L’ascensore, tra l’altro, non può essere utilizzato come montacarichi. Da sottolineare inoltre che in caso di danni ai vicini (o se gli operai dovessero sporcare con le polveri le case degli altri condòmini) sarà il proprietario dell’immobile stesso a dover sostenere l’eventuale risarcimento.
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