Se è una vostra abitudine lasciare le proprie scarpe fuori dalla porta d’ingresso, meglio informarsi prima di continuare a farlo
Un brutto vizio di alcuni condomini è quello di lasciare, nella parte “comune”, le proprie scarpe. Spesso questa è un’abitudine dettata dalla volontà di ciascuno di lasciare le scarpe fuori casa per evitare di sporcare l’abitazione o per evitare di guastare la cera apposta sul pavimento. Nonostante queste motivazioni, un comportamento del genere può ledere e infastidire l’interesse altrui di beneficiare della parte comune. Per questo occorre chiedersi se il rilascio delle scarpe sul pianerottolo di un condominio può essere qualificato come gesto legittimo o attività vietata, e se quindi può essere passibile di sanzione.
Perciò, per riuscire a rispondere a questo interrogativo, c’è bisogno di utilizzare e andare a riprendere la normativa dell’art.1102 c.c., ai sensi e per effetto del quale, ciascun condomino beneficia della cosa comune purché non ne alteri la destinazione vietandone il beneficio da parte degli altri condomini. Perciò, posto come assodato questo principio di fondo, ciascun condomino può apportare, a proprie spese, delle modifiche migliorative alle parti comuni che siano satisfattive del proprio interesse volto a godere dell’immobile di proprietà senza, tuttavia, recar danno alla struttura o un pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell’edificio comune.
Se un condomino è abituato a lasciare spesso le scarpe sul pianerottolo, utilizza lo stesso quale ripostiglio, declassando quindi la parte comune. Infatti sarebbe bene lasciare le scarpe sul pianerottolo per poi procedere a riporle all’interno della casa in un secondo momento. Riguardo questo punto occorre sfogliare il regolamento condominiale, secondo cui non è possibile vietare tassativamente ai condomini di lasciare le proprie scarpe sul pianerottolo. Il regolamento limita i diritti dei condomini nel godimento delle parti comuni stabilendo dei paletti sull’uso delle stesse al fine, quindi, di conservare il decoro dell’ambiente. È però possibile che il regolamento preveda delle sanzioni da comminare ai condomini che violino le regole comportamentali: pertanto, se previsto dal regolamento, chiunque lasci le scarpe sul pianerottolo, infrange le norme comportamentali interne.
Perciò, per tornare alla domanda iniziale, la soluzione ci riferisce che è lecito sostenere che, in assenza di un regolamento condominiale che disciplini una situazione di questo, le scarpe sul pianerottolo potrebbero essere lasciate al momento, prima dell’ingresso nell’abitazione, da parte del singolo condomino tenuto poi a rimuoverle. In caso, invece, di divieto tassativo regolamentare, il rilascio delle scarpe sul pianerottolo rappresenta un comportamento ostativo del diritto stesso di tutti gli altri di beneficiare della cosa comune e, per questo, è da ritenere illegittimo e sanzionabile secondo quanto previsto dal regolamento condominiale.
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