La corte di Cassazione, chiamata a rispondere a un ricorso presentato da un’ex moglie nei confronti dell’ex coniuge, si è espressa su questa faccenda con la sentenza n. 21100/2023
Abiti, ristorante, confetti, fotografo e tutti gli altri aspetti da curare per organizzare un matrimonio. Sposarsi, inutile negarlo, comporta un importante esborso di denaro, che una volta – secondo il galateo – veniva diviso tra i due nuclei familiari. Alcune voci di spesa spettavano alla famiglia dello sposo, altre a quella della sposa. Ai giorni d’oggi le cose sono un po’ cambiate: le rispettive famiglie possono contribuire, ma spesso molte coppie giovani fanno affidamento ai loro risparmi per progettare un evento su misura e che rispecchi i propri gusti.
Il matrimonio, però, può anche finire. Ed ecco che uno dei due coniugi può pure decidere di richiedere all’altro la restituzione delle somme spese per le nozze e dei beni donati (se sono in regime di comunione). La Corte di Cassazione, chiamata a rispondere a un ricorso presentato da un’ex moglie nei confronti dell’ex coniuge, si è espressa su questa faccenda con la sentenza n. 21100/2023. La donna, dopo la separazione, ha richiesto lo scioglimento della comunione delle somme ricevute e dei beni donati ai coniugi in occasione del matrimonio, più la condanna del marito a restituire in natura (oppure per equivalente pecuniario) la metà di essi, oltre ai mobili e agli arredi di casa.
La Corte d’Appello ha risposto in modo negativo, per i giudici la richiesta è risultata infondata. Non contenta della sentenza, comunque, la donna ha deciso di ricorrere in Cassazione. Gli Ermellini hanno studiato il caso e hanno emesso la stessa sentenza della Corte d’Appello. La Cassazione, quindi, ha confermato che le spese effettuate prima delle nozze sono irripetibili poiché utilizzate in funzione del matrimonio.
Quelle sostenute successivamente, allo stesso tempo, sono irripetibili perché invece utilizzate per soddisfare bisogni familiari. Così si legge nella sentenza che ha dato torto alla sposa (ex): “Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”.
Alla ricerca del gelato più buono della capitale? Niente paura, ecco la lista delle 5…
Quella della Vespa Orientalis a Roma sta prendendo sempre più i contorni di una vera…
Quasi sempre, quando si cambia casa e si entra in una nuova abitazione, si sente…
Avete mai visto la casa di Gianni Morandi? Ecco le foto della sua casa in…
Un luogo sul mare, affascinante e conveniente, dove la vita scorre serena e il costo…
Dopo che Meta ha lanciato un nuovo social network, Threads, che sembra dare risultati ottimi,…