Superbonus al 90%: torna dalla porta principale

Torna la possibilità di accedere al superbonus al 90%: ecco i passaggi da tenere a mente per non perdere l’occasione.

Non è ancora detta l’ultima parola per quello che concerne il superbonus, e infatti dal 2 al 31 ottobre sarà possibile presentare le domande per l’ottenimento del contributo a fondo perduto determinato sulle spese sostenute, dal 1° gennaio scorso e fino a fine ottobre 2023, sugli interventi edilizi eseguiti sugli immobili adibiti a prima casa e parti comuni dei condomini.

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Si tratta di una notizia davvero importante che potrebbe fare tirare un vero respiro di sollievo a tantissime persone che si sono trovate nella condizione di dovere fare delle spese extra per quello che concerne la loro casa e non solo.

Pronte, infatti, istruzioni e modello e fissato il termine di presentazione delle istanze da presentare esclusivamente in via telematica, cosi come riporta la nota ufficiale: “Il comma 3 dell’art. 9 del dl 176/2022 ha previsto l’erogazione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8.bis.1 del dl 34/2020 e che sostengono spese per interventi agevolati con il superbonus, di cui ai periodi primo e terzo del comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020″. Ma entriamo nel particolare.

Superbonus al 90%: come sarà erogato?

Insomma la notizia è davvero ufficiale, a breve sarà possibile richiedere il bonus al 90% per le spese che sono state fatte in passato, il contributo cosi come si legge nella domanda, sarà poi erogato dall’Agenzia delle Entrate, tramite i criteri definiti dal dm 31/07/2023 e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

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“Il contributo spetta per le spese sostenute da persone fisiche per gli interventi agevolati con superbonus al 90% effettuati su edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari poste all’interno dei predetti edifici o condomini ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari indipendenti e autonome collocate in edifici plurifamiliari” si legge nella nota ufficiale e ancora: “L’agevolazione è erogata alla persona fisica che sostiene le spese per gli interventi indicati, ma che presenta un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, determinato ai sensi dell’art. 119 dl 34/2020 e che risulta titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento o, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio e abbia adibito la predetta unità immobiliare ad abitazione principale (circ. 13/E/2023); beneficiari dell’agevolazione sono anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius”.

Per potere capire, in linea di massima, quanto sarà il contributo erogato, il calcolo che si deve fare è su un massimo di spesa agevolabile pari a 96 mila euro e quindi in base all’ammontare del contributo richiesto, che deve essere pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

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