Vacanze all’estero con i figli minori dopo il divorzio: serve il consenso dell’altro genitore?

Quale sono le regole in fatto di vacanze all’estero con i figli minori: bisogna chiedere sempre il consenso all’altro genitore?

Per potere fare le vacanze con il proprio figlio minore all’estero dopo che si è andati incontro ad una separazione o ad un divorzio, si deve chiedere il permesso all’altro genitore?

Vacanza con i figli minori
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La risposta è si, ma non finisce qua: partiamo dal presupposto che l’altro genitore deve acconsentire all’espatrio per l’ottenimento del documento di viaggio e anche approvare il viaggio specifico, con durata e destinazione.

Questo principio deve essere rispettato sempre e in tutti i casi, l’unica situazione in cui è consentito portare i figli in vacanza all’estero senza il consenso dell’altro genitore è quando quest’ultimo è stato dichiarato decaduto della patria potestà. Ma entriamo nel dettaglio.

Vacanza con i figli minori: quali sono gli obblighi verso l’altro genitore

Come detto prima, per potere portare un figlio in vacanza con noi all’estero non solo si deve informare l’altro genitore, ma si deve anche attendere di avere il consenso: se l’altro genitore non acconsente alle vacanze all’estero dei figli minori è possibile portare la questione in giudizio per rimetterne la valutazione al giudice. Questa stessa possibilità è utile anche per l’altro genitore, nel caso in cui il suo diniego venga ignorato.

Ebbene, una volta ottenuto il consenso o il nulla osta del giudice, si può procedere con la vacanza all’estero ma sarà comunque sempre necessario adempiere a dei doveri, e da non dimenticare mai è il fatto di assicurare all’altro genitore sempre la reperibilità dei figli, ovviamente con l’aggiunta di comunicargli il luogo e l’indirizzo della permanenza.

“L’inadempimento può essere rilevante in sede legale per la rivalutazione delle condizioni di separazione e divorzio e comportare modifiche nel regime di affidamento. Oltretutto, nel caso in cui la sentenza citi in modo specifico quest’obbligo a carico del genitore (come accade quando il giudice ha autorizzato il viaggio), la violazione corrisponde al reato di contrarietà dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni e la multa da da 103 euro a 1.032 euro” questo riporta la legge.